Città Metropolitana di Bologna - Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

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Assegno di maternità

L'assegno di maternità è un contributo economico in favore delle madri che non ricevono l'indennità di maternità, o che ricevono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, e che hanno un valore Isee che non superi i parametri stabiliti annualmente dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia

L’istruttoria per la concessione del contributo è in capo al Comune, mentre il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.

 

Requisiti

Per ottenere l'assegno di maternità è necessario:
1. Essere residenti in uno dei comuni dell’Unione Reno, Lavino e Samoggia;
2. Avere, per l’anno 2023, un valore ISEE del nucleo famigliare (attestato da un’ISEE in corso di validità per agevolazioni rivolte a minorenni e in cui sia presente il figlio per cui si richiede l’assegno) inferiore o pari a euro 19.185,13 e per l'anno 2024 inferiore o pari a euro 20.221,13.
3. Per presentare richiesta di contributo bisogna dichiarare la propria posizione rispetto al requisito di cittadinanza. E' ammessa al contributo la cittadina che sia in una delle seguenti situazioni:
> Cittadina italiana;
> Cittadina dell’Unione Europea; > Cittadina apolide, rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti;
> Cittadina titolare della protezione sussidiaria;
> Cittadina che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
> Cittadina familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
> Cittadina titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
> Cittadina lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
> Cittadina titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014.
4. Se, al momento della presentazione della domanda, il permesso di soggiorno è scaduto, è possibile richiedere l’assegno di maternità allegando copia del permesso scaduto e la ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo.
5. Presentare la domanda di concessione dell’assegno nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia di un minore con età non superiore ai sei anni in caso di affidamento preadottivo o di adozione (per gli affidamenti e le adozioni internazionali non superiore ai 18 anni).
6. Non beneficiare di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che tale indennità sia inferiore all'importo del contributo stesso (in quest’ultimo caso è possibile avanzare richiesta per la quota differenziale).
7. L'assegno di maternità viene concesso anche alle madri minorenni o ad altri soggetti quando ricorrono situazioni specifiche riferite a situazioni di particolare gravità: decesso della madre o il suo ricovero in gravi condizioni (e con apposita documentazione medica). Per le madri minorenni occorre compilare l’ apposito modulo.

Importo dell'assegno e modalità di pagamento

L'assegno di maternità è pari, per il 2023, ad euro 383,46 per cinque mensilità, quindi a complessivi euro 1.917,30 e per il 2024 a euro 404,17 per cinque mensilità, quindi a complessivi euro 2.020,85.
L’erogazione del contributo può avvenire con versamento dell’importo su Conto corrente bancario o postale o su libretto postale di cui la richiedente risulti intestataria o cointestataria.

Variazioni relative alla residenza, al codice IBAN, al permesso di soggiorno

Ogni comunicazione riguardante le variazioni di residenza, IBAN o permesso di soggiorno, dovranno essere tempestivamente comunicate all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. utilizzando l’apposito modulo Comunicazione variazioni.

Come e quando presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate perentoriamente entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia.
La domanda va presentata esclusivamente online compilando l'apposito modulo accedendo tramite credenziali SPID. In fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare bene i dati inseriti, in particolare l’indirizzo mail e il numero di cellulare, che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive.

Esito delle domande

Le domande saranno evase entro 90 giorni dalla data di presentazione salvo sospensioni dovute ad esigenze legate all’istruttoria o cause di forza maggiore. L'esito delle domande sarà comunicato personalmente alla richiedente tramite comunicazione attraverso il portale in cui si è presentata la domanda, rientrando con le credenziali personali. I dinieghi saranno comunicati attraverso lettere con raccomandata A/R.

Supporto alla compilazione

Per ricevere supporto alla compilazione della domanda o richiedere informazioni sarà possibile trasmettere le proprie domande in sede di compilazione del modulo on line cliccando sul bottone Elixform pulsante aiuto oppure rivolgendosi:
- agli Sportelli Sociali del proprio territorio e lo Sportello Semplice del Comune di Casalecchio di Reno e il Servizio @TUXTU - Comunica del Comune di Sasso Marconi.
- oppure, per informazioni, al Centro per le Famiglie dell’Unione telefonando 051 6161627 - 339 4613639 o inviando una email: centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda è necessario allegare, nei casi previsti, i seguenti documenti:
- per le sole cittadine extra comunitarie, copia del titolo comprovante il permesso di soggiorno sul territorio nazionale o, in caso di permessi in scadenza o scaduti, copia della ricevuta comprovante la richiesta di rinnovo.
- copia dell’attestazione ISEE in corso di validità per agevolazioni rivolte ai minorenni
- per completare la domanda è necessario indicare i dati per l’accredito: IBAN, nome dell'istituto di credito, nominativi degli intestatari del conto (la richiedente deve essere intestataria o cointestataria del conto

 


Modulistica
Vai alla compilazione del modulo on line
Scarica il modulo per la comunicazione delle variazioni

Modulo domanda madri minorenni

Normativa di riferimento
GU Serie Generale n.31 del 07-02-2024
GU Serie Generale n. 48 del 25-02-2023
Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013
Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali
D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità
Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 e 66
D.P.C.M. 452 del 21/12/2000

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SEDE LEGALE E AFFARI GENERALI
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Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 598111
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