Commissioni
Le commissioni consiliari sono disciplinate dall'art. 25 dello Statuto come di seguito specificato:
Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori
Ciascuna commissione può essere composta da tre membri, di cui uno di minoranza, o da cinque memebri, di cui due di minoranza, in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare sena diritto di voto.
Le commissioni sono altresì disciplinate dal regolamento del Consiglio.
Commissione Affari Generali, Istituzionali e finanziari - approvazione nomina
in aggiornamento